lunedì, 31 gennaio 2005

Categoria : filosofia, finanza comportamentale




patti chiari

Un lupo disse a Giove: - Quarche pecora

dice ch’io rubbo troppo … ce vo’ un freno

per impedi’ che inventino ‘ste chiacchiere …-

E Giove je rispose: - Rubba meno. –

Trilussa - 1912

 

schaf_wolf

Eurisko propone un questionario molto interessante

ve lo ripropongo




Postato da Uncas il 10:17
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lunedì, 31 gennaio 2005

Categoria : investor education, tutela legale, finanza comportamentale




il 53 a Venezia

art. 794

"... lo spillover dal gioco d'azzardo alla volatilità finanziaria potrebbe verificarsi per il fatto che il gioco d'azzardo induce la sensazione che alla fine si verrà baciati dalla fortuna. ... Siamo costantemente sottoposti alla pubblicità, progettata da esperti di marketing, che alimenta tali atteggiamenti.

Queste influenze pubblicitarie potrebbero verosimilmente avere l'effetto di incoraggiare un comportamento superficiale anche nei confronti del mercato mobiliare ..." 

tratto da: Euforia irrazionale di R.J. Shiller - il Mulino - consigliatissimo




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sabato, 29 gennaio 2005

Categoria : filosofia, contratto promotori




1000 visitatori

La speculazione è il tentativo, forse infruttuoso, di trasformare una piccola somma in una fortuna. L’investimento è il tentativo, che potrebbe andare a buon fine, di impedire a una fortuna di tramutarsi in una piccola somma.

Fred Schwed, Jr.




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domenica, 23 gennaio 2005

Categoria : contratto promotori




 

Fondi di caffè

"Alle Falde del Kilimangiaro", la bella trasmissione in onda la domenica su Raitre ci informa, con giusta preoccupazione, che un raccoglitore di caffè riceve il 6% di quello che costa una tazzina al bar ...

provate a dire quanto riceve un promotore finanziario di quello che paga il cliente dell'industria del risparmio gestito ...




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giovedì, 20 gennaio 2005

Categoria : giustizia, investor education




Tanzi ci ripensa

finite le mucche da mungere, esauriti i riparmiatori,

finalmente il sor Calisto spreme le meningi ...

Calisto Tanzi

Il cavaliere ci ripensa, la chiusura delle indagini ormai prossima gli fa tornare la memoria: più efficace di un Gerovital, più stimolante di un Acutil fosforo, il timbro che il piemme di Parma sta per apporre sul faldone per trasmetterlo al Giudice ha sciolto la lingua dell'indagato che è pronto a fare nomi e cognomi e a ricostriuire le vicende della sua avventura nel mondo della fantafinanza.




Postato da Uncas il 14:31
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sabato, 15 gennaio 2005

Categoria : giustizia, investor education, tutela legale, banca ditalia




 lo so, non è elegante dire .... "lo dicevo io ....." ma essere arrivati prima di un'Autorità di controllo alle stesse concordanti conclusioni conforta molto.

Chi volesse segnalare all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato le distorsioni, gli ostacoli al cambiare banca o al cambiare promotore finanziario o al cambiare filiale, può farlo inviando un e-mail a antitrust@agcm.it

 

IC25 - OSTACOLI ALLA MOBILITÀ DELLA CLIENTELA NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA


DATI GENERALI
tipo
Apertura indagine conoscitiva
numero
13771
data
16/11/2004


IC25 - OSTACOLI ALLA MOBILITÀ DELLA CLIENTELA NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2004;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

1. Nell'ambito del settore dell'intermediazione finanziaria
si riscontra l'esistenza di significativi ostacoli alla mobilità della clientela retail, ovvero di costi per il consumatore - monetari e non - inerenti il passaggio ad un'altra impresa (cd. switching costs), che riducono il grado di concorrenzialità del settore.
2.
L'esistenza di ostacoli alla mobilità della clientela nel settore finanziario è in parte riconducibile a specificità proprie di tale settore che riducono l'elasticità della domanda, determinando l'insorgere di costi di cambiamento connaturati alla natura dei servizi (costi di cambiamento "esogeni"). Ci si riferisce, ad esempio, alla natura tipicamente fiduciaria del rapporto banca-cliente, all'esistenza di elevati costi di ricerca, alla debolezza informativa del consumatore e/o all'esistenza di asimmetrie informative sul merito di credito del cliente. Inoltre, ostacoli alla mobilità possono derivare da comportamenti posti in essere strategicamente dagli operatori del mercato. Questi, infatti, possono avere interesse ad innalzare artificiosamente l'entità dei costi di cambiamento al fine di accrescere il proprio potere di mercato (costi di cambiamento "endogeni").
3. L'esistenza generalizzata di switching costs in un settore economico indebolisce la spinta che i consumatori possono dare all'agire dei meccanismi concorrenziali e aumenta il potere di mercato delle imprese, determinando esiti di mercato caratterizzati da condizioni di offerta con prezzi più elevati e/o qualità inferiore.
Infatti, in presenza di costi di cambiamento i consumatori, al fine di evitare di sostenere i costi legati all'interruzione del rapporto, rimangono "catturati" (locked-in) dall'impresa presso la quale effettuano il primo acquisto. Ciò attenua il grado di sostituibilità tra i prodotti offerti da operatori concorrenti, riducendo per tal verso l'elasticità della domanda dei consumatori al prezzo ed innalzando le barriere all'ingresso per i potenziali entranti. In tale contesto, vi sono limitati incentivi per le imprese ad adottare condotte competitive volte ad attrarre la clientela delle imprese concorrenti e ad impedire che i consumatori trovino conveniente rivolgersi ad eventuali nuovi operatori; le imprese avranno invece convenienza a porre in essere strategie volte ad estrarre il massimo surplus possibile dai clienti attuali.
L'esistenza di costi di cambiamento consente pertanto alle imprese di praticare alla clientela condizioni di offerta (in termini di prezzi più elevati e/o qualità inferiore) molto più vicine a quelle di monopolio di quanto altrimenti potrebbero fare.
4.
Più in particolare, la teoria economica suggerisce che l'esistenza di costi di cambiamento determina l'insorgere di due incentivi contrapposti per le imprese nella propria strategia di determinazione dei prezzi: da un lato vi è l'incentivo ad attirare nuovi consumatori tramite prezzi più bassi, anticipando la possibilità di sfruttare successivamente il proprio potere di mercato nei confronti di tali consumatori "catturati"; dall'altro, le imprese sono incentivate ad aumentare fin da subito i prezzi per estrarre il massimo surplus dagli attuali clienti. Nel complesso, in presenza di acquisti ripetuti, come avviene nel settore dell'intermediazione finanziaria, tenderà ad emergere un equilibrio caratterizzato da prezzi più elevati. Ciò, in primo luogo, perché le imprese di norma privilegiano i profitti correnti piuttosto che quelli futuri, anche in ragione del maggior grado di incertezza di un aumento dei ricavi collegati ad un incremento futuro della domanda, rispetto all'aumento dei ricavi dovuto ad un immediato incremento dei prezzi. In secondo luogo, l'eventuale strategia di riduzione dei prezzi per aumentare la quota di mercato si rivela non sufficientemente efficace in quanto i consumatori potrebbero non essere attratti da prezzi più bassi, anticipando il fatto che la stessa esistenza degli switiching costs li porrà in una posizione di debolezza rispetto a strategie di incremento dei prezzi successive all'instaurazione della relazione contrattuale, circostanza che, a sua volta, incentiverà le imprese a porre in atto tale strategia di aumento dei prezzi
5. I costi di cambiamento appaiono assumere particolare rilievo per i servizi di amministrazione e gestione del risparmio e per l'offerta delle carte di credito, che, nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria, soddisfano una parte preponderante dei bisogni della clientela retail.
La rilevanza di tale fenomeno trova riscontro anche nella circostanza che, nel corso degli ultimi anni, sono pervenute all'Autorità numerose denunce che lamentano la presenza di significativi ostacoli legati al cambiamento dell'operatore cui rivolgersi per l'offerta dei servizi del risparmio gestito e amministrato e delle carte di credito.
6. In particolare, nelle denunce vengono evidenziati rilevanti costi di cambiamento, derivanti dalla richiesta da parte degli operatori di commissioni ingiustificatamente elevate per la chiusura dei rapporti contrattuali, e dai tempi eccessivamente lunghi connessi all'interruzione dei medesimi rapporti. E' stata, inoltre, segnalata l'esistenza di onerose commissioni di ingresso per l'attivazione dei servizi in esame, le quali costituiscono per i consumatori un investimento non recuperabile in caso di cambiamento dell'operatore presso cui acquistare i servizi.
Dalle denunce emerge, poi, che la presenza di switching costs nei servizi dell'intermediazione finanziaria deriva anche dal legame esistente tra questi ultimi con i servizi strettamente bancari e in particolare con gli strumenti bancari di raccolta. Laddove, infatti, il cliente per usufruire di un servizio sia indotto ad acquistarne anche altri, lo stesso, al momento in cui decide di cambiare operatore, dovrà sostenere i costi di cambiamento in relazione all'insieme dei servizi acquistati.
Si rileva, infine, che la presenza di ostacoli alla mobilità della clientela bancaria è stata evidenziata anche nel corso di un recente procedimento istruttorio avente ad oggetto schemi generali di contratto predisposti dall'Associazione Bancaria italiana.
7. I settori del risparmio gestito e del risparmio amministrato si compongono di una varietà di servizi attraverso i quali la clientela effettua diverse forme di investimento.
Nell'attività di risparmio gestito (nel quale rientrano i fondi comuni di investimento e le gestioni patrimoniali individuali) gli operatori specializzati offrono attività finanziarie costituite da portafogli di titoli, selezionati e gestiti dagli operatori stessi al fine di sfruttare i vantaggi della diversificazione, ovvero al fine di ottenere, con il minimo rischio, il massimo rendimento possibile.
Il risparmio amministrato si compone dei servizi di ricezione, trasmissione e negoziazione di ordini in strumenti finanziari, nonché del servizio di custodia e amministrazione di titoli. In quest'ambito, la scelta dei titoli oggetto di investimento viene effettuata dal consumatore mediante il conferimento ad un intermediario finanziario di specifici ordini di acquisto o di vendita.
La carta di credito, come noto, rappresenta uno strumento di pagamento alternativo al contante che permette all'intestatario della carta (il "titolare") di acquistare beni e servizi senza esborso immediato di contanti; il pagamento all'esercente convenzionato è effettuato da colui che ha emesso la carta di credito ("emittente" o "issuer"), il quale poi, a scadenze prefissate, viene rimborsato dal titolare.
La distribuzione presso la clientela retail di tali prodotti è effettuata prevalentemente da operatori appartenenti a gruppi bancari.
8.
In considerazione degli elementi sopra richiamati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende procedere ad un'indagine conoscitiva nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria. In particolare, l'indagine sarà volta ad accertare l'intensità degli ostacoli alla mobilità e il loro impatto sulle dinamiche competitive del settore, nonché ad approfondire la natura degli stessi, al fine di identificare gli eventuali strumenti di intervento più appropriati al fine di ridurre gli ostacoli, endogeni ed esogeni, osservati.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un'indagine conoscitiva riguardante gli ostacoli alla mobilità della clientela nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro




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sabato, 15 gennaio 2005

Categoria :




ECCOLO

è online un documento da copiare, modificare (se del caso) firmare ed inviare alla propria associazione (professionale, sindacale, di categoria) agli organi competenti, al proprio deputato o senatore, agli organi di informazione. 




Postato da Uncas il 08:16
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