la macchina del tempo

è in edicola la macchina del tempo: lo speciale bilanci de Il Sole24ore, io l'ho comprato ieri mattina (27 aprile) ed ho potuto leggervi notizie tipo: "l'assemblea delgi azionisti di Fastweb si è tenuta il 28 aprile" (p. 16) il tuttto condito da abbondanti e precisi dati del bilancio "approvato".
Tutto preconfezionato, tutto già deciso in barba e in attesa dell'assemblea degli azionisti, sempre più una cerimonia tanto formale quanto inutile ma anche questo, del resto, era tutto previsto. E comunque non poteva andare diversamente con 152 assemblee societarie convocate nel giro di un paio di settimane ...
Ma un altro dato ci riguarda da vicino: l'Italia è in crescita, celebrata l'altra formalità del pensionamento di Berlusconi, i dati societari - relativi al 2005, giova ricordarlo - sono solo rose e fiori: in rialzo i ricavi, in aumento gli utili, in esplosione verticale i dividendi.
Prendiamo il settore che ci riguarda più da vicino: il risparmio gestito:
ricavi + 8,58%
utili +61,11%
dividendi +74,38%
il che induce anche ad altre considerazioni: 1 se gli utili aumentano più dei ricavi significa che i margini di profitto sono in crescita, e questo con buona pace di tanti managers di rete che spingono sulla redditività e che impongono budget improponibili su prodotti dai costi innominabili (e spesso innominati in barba alla trasparenza); 2 se i dividendi crescono più degli utili significa che gli azionisti stanno portando il fieno in cascina, alla faccia dei promotori finanziari e degli altrioperatori del settore, ai quali si continua a chiedere di essere "imprenditori di se stessi" fra precariati e rinnovi - al ribasso - dei rispettivi margini di portafoglio: i PF, insomma, sono gli unici che continuano ad investire nel settore.

Quando il corpo del tenente in seconda James Cathey è arrivato all'aeroporto di Reno, Nevada, i Marines sono saliti sulla stiva dell'aereo e hanno coperto la sua bara con la bandiera mentre i passeggeri osservavano la famiglia riunita sulla pista. Durante l'arrivo della bara di un altro Marine l'anno scorso all'aeroporto internazionale di Denver, il Maggiore Steve Back ha descritto la scena come una delle più potenti dell'intera cerimonia: "Vedete la gente ai finestrini? Resteranno seduti lì, ad osservare quei Marines. C'è da chiedersi cosa gli starà passando per la testa, sapendo di trovarsi sullo stesso aereo che lo riporta a casa", ha detto "Ricorderanno di essersi trovati su quell'aereo per il resto della vita. Si ricorderanno di aver riaccompagnato quel Marine a casa. Ed è giusto che sia così".

La sera prima della sepoltura di suo marito, Katherine Casey si è rifiutata di abbandonare la bara, chiedendo di poter dormire accanto a lui per l'ultima volta. I Marines le hanno fatto un letto, piegando le lenzuola e sistemandole sotto una bandiera. Prima di addormentarsi ha aperto il portatile e ha messo su delle canzoni che le ricordassero il suo "Cat", e uno dei Marines le ha chiesto se desiderava che continuassero a stare di guardia mentre lei dormiva. "Credo che sarebbe gentile da parte vostra continuare a farlo" ha detto, "Credo che sia proprio quello che lui avrebbe voluto".

Hu Jintao
Se non ricordo male il fondatore del colosso che oggi conosciamo come YAMAHA fu un organista giapponese che aveva acquistato un harmonium di marca europea agli inizi del XX secolo. Malauguratamente l'harmonium smise di funzionare e l'arguto organista - nelle more della consegna del pezzo di ricambio - si mise a smontare il suo strumento ricostruendone ogni pezzo con materiali il più possibile simili all'originale.
Morale della favola, quando l'importatore recapitò al nonno del nonno del nonno di YAMAHA il ricambio per il suo harmonium, lui ne aveva costruito un altro del tutto identico all'originale. Posso essermi scordato qualche particolare ma l'azienda che conosciamo come "la moto di valentino rossi" e che produce dalle valvole agli scaldabagni, dalle moto d'acqua ai pianoforti (con prodotti di eccellenza in tutti i campi in cui si è applicata) è nata così: dall'industriosità di un organista che non voleva aspettare troppo il pezzo di ricambio ...


pertanto leggere la notizia che in Cina hanno taroccato il settimo esemplare della mitica Ferrari 330 P4, prima che farmi sorridere per la banalità dello smascheramento - se ne è accorto anche Franco Frattini - mi fa temere che l'ultima frontiera all'invasione commerciale - l'inimitabile italian style - sia caduta, e quindi possiamo attenderci realmente di tutto da parte del popolo cinese il cui leader Hu Jintao fa le sue passerelle in occidente dando addirittura consigli sulla pacificazione del Medio Oriente ...
è uscito!

all'interno un interessante articolo su Etica e Finanza a cura di Francesco Carpanacci e Francesco Bastianelli
il gatto morto e la bava degli sciacalli

Ieri sera, a fine cena, a Roma, lancio l'idea: perchè non andiamo al lungotevere a tirare un gatto morto a Ricucci? Il riferimento è, ovviamente, a Rugantino che va a sfottere Gnecco, tranquillizzandolo sulla consolazione della bella moglie ...
Ci sentiamo tutti un po' Rugantini a fare i fenomeni oggi dopo che il potente - l'ennesimo, non l'ultimo e nemmeno il primo - è caduto in disgrazia, e tutti gli vorremmo consolare la bella moglie, con o senza falsi in bilancio ...
Perfino l'acidissima Maria Laura Rodotà si scaglia - come aveva già fatto in precedenza - contro Lady Finanza ormai nella polvere.
E allora mi vien da pensare quanto siamo bravi a sbavare sul gatto morto e quanto siamo titubanti nel rivolgere la nostra attenzione ai casi - mille, sotto gli occhi di tutti, mai risolti - in cui un'azione preventiva salverebbe tanti poveracci da fregature, investimenti sballati, costi occulti e via discorrendo.
Ci sarà ancora una Lady Finanza, forse c'è già, forse ha avuto più classe o migliore stampa della Falchi, forse tiene rubriche di bon ton e life style su patinati giornali o viene invitata da Chiambretti a fare da opinionista a MARKETTE, forse dobbiamo aspettare solo che l'uomo più indebitato d'Europa finisca anche lui alla Lungara per poter leggere sul Corriere della Sera un pezzo di ML Rodotà che ne stigmatizzi tutti i difetti, compresi quelli fisici ...
ULTIM'ORA
l'articolo di Oscar Giannino su Libero
IMPERDIBILE
botta
Se vuoi fare soldi sul web c'è solo un settore. Il dominio sex.com è appena passato di mano per 12 milioni di dollari, ad esempio.
Al di fuori di quel settore, l'unico modo per guadagnare sulla navigazione altrui è fare lo scafista tra la Libia e Lampedusa.
anonimo 10:44 del 18 4 2006
... il problema è che da quando Ricucci non fa più notizia non ho più la scusa per metter fuori nemmeno un par di pere di Anna Falchi ... la politica ci mortifica ... l'economia manco a dirlo ... per fare soldi o cambio argomento o cambio "mestiere" ...

4blogs 4you

ho una mia idea anacronistica, un po' ridicola - se parametrata ai "valori" di moda - di cosa sia un imprenditore: per me è uno che costruisce, con passione, senza risparmiarsi e senza stare a guardare l'orario di lavoro e riesce anche a realizzare cose che altri, dopo anni, si domandano come sia stato possibile metterle insieme.
Pertanto, nel mio piccolo, nel mio esser lumachella della vanagloria, mi sono sentito parecchio "imprenditore" quando ho scoperto di aver fabbricato quattro cose con un loro valore anche commerciale:
i miei quattro blogs:
146grifo - il primo tentativo, che ha radunato una quarantina di amici dispersi
splendor - che parla dell'inevitabile vertigine di fronte all'avventura di ogni giorno
T&S - diario di pelle e pietra
e uncas - che vuole mettere insieme idee e azioni per gestire al meglio i propri risparmi
complessivamente oltre 43mila contatti e poco meno di $ 9.600.oo di valore ... e sembrerà poco o niente, ma per me è già abbastanza.
clicca qui per vedere quanto vale il tuo blog
di cosa si parla?

vorrei pubblicare l'articolo 83 della Legge 21 dicembre 2005, n. 270 Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: la cosa di cui si parla tanto. Questo nella speranza che qualcuno mi aiuti a capire quali sono le ragioni di Calderoli e quali quelle di Prodi. In calce le mie considerazioni. Penso di aver individuato nella modifica dell'art. 83 del dPR 361/1957 il tema del contendere: per questo l'ho evidenziato
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica30 marzo 1957, n. 361 [1], e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:
"Art. 1.
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettoraliindicate nella tabella A allegata al presente testo unico [2].
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero [3], la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 4.
1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista".
3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti:
"In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni".
4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";
c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica".
5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi".
6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 18-bis.
1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".
7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 31.
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".
9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cuiall'allegato 1 allapresente legge [4].
10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";
b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle seguenti: "la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla";
c) il sesto comma è abrogato.
11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 77.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.
Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione".
12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 83.
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi
del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".
13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 84.
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".
14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 86.
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".
Ed ora le mie considerazioni - suscettibili in questo caso più che sempre di adeguamento alla realtà dei fatti - :
1. il fatto che Calderoli non citi l'articolo che gli darebbe ragione mi fa pensare che la ragione non l'abbia, ma il fatto che il centro sinistra non risponda nel merito mi fa sospettare che i voti di Alleanza Lombarda potrebbero legittimamente essere scomputati dal risultato di Prodi;
2. una legge che utilizzi, nel suo primo articolo, 4206 parole è giustamente descritta dal termine porcata;
3. in questi giorni qualcuno cita il diritto di governare, qualcuno il diritto-dovere, io penso che il governo di un paese sia un semplice DOVERE.
altre notizie su Alleanza Lombarda
NB come avrete notato il TAG non è più politica ma tutela legale ...
vai avanti tu ...

... che a me mi vien da ridere
e ancora devono cominciare a giocare:
una volta - per una partita amichevole della nazionale che si giocava a Perugia, l'allenatore doveva far entrare l'idolo della curva: Fabrizio Ravanelli, per far contento il pubblico. Verso il decimo del secondo tempo disse al centravanti perugino di iniziare il riscaldamento e di togliersi la tuta e Pennabianca giù a correre sulla fascia, a fare stretching, allungamenti, scatti e tutto il repertorio ... e il tempo passava ... e poi ancora corsetta, piegamenti, stretching ... e il tempo passava ... e poi torsioni, allungamenti, corsette ... e il tempo passava ... finchè - verso il trentacinquesimo - si levò una voce da in cima alla curva nord: "nte scalda' più sinooe t'abruge!" (smettila con il riscaldamento sennò prendi fuoco): mi sembra che siamo nelle stesse condizioni: leggete questo, questo e quest'altro.
SCOOP

pronta la lista dei Ministri: Uncas è in grado di anticiparla:
Presidente del Consiglio Romano Prodi
Vice Presidente del Consiglio Emma Bonino
Ministro della Funzione pubblica Paolo Mieli
Ministro per le Politiche comunitarie Maria Fortuna Incostante
Ministro per gli affari regionali Ciriaco De Mita
Ministro per gli Affari esteri Silvia Baraldini
Ministro dell’Interno Francesco Saverio Caruso
Ministro della Giustizia Francesco Saverio Borrelli
Ministro dell’Economia e Finanze Ferruccio de Bortoli
Ministro dell’Istruzione Antonio Di Pietro
Ministro per il lavoro e le politiche per la famiglia Wladimiro Guadagno detto Luxuria
Ministro della Difesa Giuliana Sgrena
Ministro dello spettacolo Franca Rame
Ministro per la marina mercantile Massimo D’Alema
Ministro della Sanità Paolo Cirino Pomicino
Ministro per i Beni culturali e l’Università Paolo Prodi
Ministro della comunicazione Klaus Davi
Ministro per l’innovazione Armando Cossutta